Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università

BUONI LAVORO

Il Comune di Milano prosegue l'iniziativa "Buoni Lavoro" come strumento per prevenire l’adozione di forme di lavoro irregolare e sommerso, e promuovere una cultura di legalità e sicurezza in ambito lavorativo.

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa, prevista dalla Legge n. 30 del 2002 (Legge Biagi).
La sua finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto ‘accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.
Il pagamento avviene attraverso buoni lavoro (voucher). Il valore di un buono è di 10 Euro. I lavoratori possono riscuotere i buoni lavoro, che al netto valgono 7,50 Euro, presso tutti gli uffici postali del territorio nazionale.
I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale: in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell’anno solare, ad esclusione dei percettori di misure di sostegno al reddito o di integrazione salariale per i quali il limite è di 3.000 euro netti.
Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.
Il compenso per le prestazioni occasionali è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

Possono svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio all’interno dell’iniziativa “Buoni Lavoro  2011” i giovani dai 16 ai 30 anni (inclusi), residenti a Milano,  che rientrino in una delle seguenti categorie:

  1. percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: cassaintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria (con sussidio), disoccupazione speciale per l’edilizia;
  2. lavoratori  part-time: i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale che possono svolgere prestazioni lavorative di natura occasionale nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, con l’esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;
  3. giovani studenti dai 16 anni fino al compimento del 25 esimo anno di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado della città di Milano, anche se non  residenti a Milano. I giovani devono, comunque aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, possedere un’autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà.


I datori di lavoro potranno acquistare, rivolgendosi alle associazioni di categoria (o presso l’Inps), i voucher e consegnarli agli studenti in base agli accordi e dopo aver quantificato le ore lavorative effettuate.
Collaborano al progetto Unione Confcommercio Milano (che gestisce direttamente il rapporto con i propri associati attraverso Promo.Ter) mentre sul piano organizzativo la gestione è affidata a Edenred Italia srl.

Per maggiori informazioni sulla regolamentazione del lavoro occasionale potete consultare i siti:

INPS - Utilizzare i buoni lavoro
INAIL - Lavoro occasionale
 


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