Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università

Tipi di Contratto

Il contratto individuale di lavoro è il contratto stipulato tra un datore di lavoro (impresa individuale, società, associazione, studio professionale, etc.) e un lavoratore per la costituzione di un rapporto di lavoro.

Del contratto di lavoro sono dunque parte il datore di lavoro ed il lavoratore (o prestatore): quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del datore la sua attività di lavoro, mentre il datore si obbliga a corrispondere al prestatore una retribuzione.

Il rapporto di lavoro è regolato da apposite norme che definiscono le diverse tipologie di contratto che le parti possono stipulare.

 

 

Contratto a tempo indeterminato

Il contratto a tempo indeterminato è disciplinato dall'art. 2094 del Codice Civile: “Prestatore di lavoro subordinato, ovvero chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.

E’ l'accordo tra i seguenti due soggetti:

  • il datore di lavoro, quindi l'impresa che assume dei dipendenti a cui corrisponde una retribuzione in cambio dell'attività svolta per raggiungere gli obiettivi aziendali,
  • il lavoratore che collabora in modo intellettuale o manuale, e dietro retribuzione, all'attività lavorativa dell'azienda.

Il datore di lavoro può essere una persona fisica, giuridica o un ente dotato di personalità giuridica; mentre il lavoratore deve essere obbligatoriamente una persona fisica.

Per quanto concerne la forma, il contratto a tempo indeterminato rientra nei Contratti Nazionali di Lavoro e deve essere redatto per iscritto. Sono proprio i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati tra le parti sociali, e i Contratti provinciali e i Contratti integrativi aziendali a regolare il contratto a tempo indeterminato nei vari settori. La forma scritta è indispensabile affinché le parti contrattuali possano assolvere gli obblighi sanciti dalla legge, come il dovere del datore di lavoro di comunicare l'assunzione di un dipendente ai Centri per l'Impiego e al Ministero del Lavoro.

Il contratto a tempo indeterminato deve contenere le seguenti informazioni fondamentali:

  • dati e informazioni delle parti (datore e lavoratore),
  • prestazione lavorativa cioè la mansione del dipendente (oggetto del contratto)
  • periodicità e ammontare della retribuzione (quantificata, direttamente o indirettamente, dal Contratto Collettivo di Lavoro di Settore),
  • orario di lavoro (giornaliero e settimanale),
  • preavviso in caso di licenziamento o dimissioni,
  • giorni di ferie e ore di permesso,
  • dati di registrazione nel libro matricola.
     

 

Contratto a tempo determinato

Il contratto di lavoro a tempo determinato prevede un termine ed è stipulato per soddisfare le necessità momentanee dell’azienda (es. attività lavorative stagionali).

Le norme che disciplinano il contratto a tempo determinato sono: D. Lgs. del 06.09.2001, n.368 integrato dalla L. del 24.12.2007, n. 247 (c.d. collegato alla finanziaria 2007) e dalla L. del 06.08.2008, n. 133.

La forma del contratto a tempo determinato deve essere scritta (a meno che il rapporto di lavoro non duri meno di 12 giorni) e deve contenere i motivi per cui il contratto ha un termine di durata.

La durata del contratto a tempo determinato non può superare i 36 mesi. Vi sono però delle eccezioni per i dirigenti (durata massima 5 anni) e per i dipendenti nel settore trasporto aereo. Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per una sola volta qualora il contratto iniziale non superi i 3 anni.

Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato, con proroghe e rinnovi, fino ad un massimo di 36 mesi; dopo i quali il contratto si considera a tempo indeterminato a partire dalla scadenza dell'ultimo termine.
La legge prescrive che il contratto a termine può essere prorogato una sola volta e solo se esistono ragioni oggettive per non trasformarlo in un contratto a tempo indeterminato: per esempio perché prosegue l’assenza della persona con contratto a tempo indeterminato che il lavoratore o la lavoratrice con contratto a termine sostituiscono.
Tuttavia la legge prevede che il rapporto di lavoro possa proseguire per un limitato periodo di tempo (fino a 20 giorni per contratti di durata inferiore a 6 mesi e fino a 30 giorni per i contratti di durata superiore). Trascorsi tali termini il contratto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto non viene trasformato, per i giorni lavorati oltre la scadenza, al dipendente spetta un’indennità pari al 20% della retribuzione per i primi 10 giorni e del 40% per i giorni successivi.

Differente è il caso nel quale il lavoratore “a termine” cessi l’attività lavorativa alla scadenza del contratto: se la “riassunzione” avviene entro 10 giorni per contratti di durata inferiore a 6 mesi o 20 giorni per un contratto di durata superiore, il contratto si intende a tempo indeterminato, se invece l’assunzione avviene successivamente a questi termini si tratta a tutti gli effetti di un nuovo contratto.

Per ulteriori informazioni vedi:
Agenzia del Lavoro

 

Contratto part-time o a tempo parziale, a tempo indeterminato e determinato

Il lavoro a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato o determinato, può essere:

  • orizzontale, quando la riduzione di orario è distribuita su tutti i giorni lavorativi;
  • verticale, quando l’attività lavorativa è svolta ad orario pieno ma limitata ad alcuni periodi della settimana, del mese, dell’anno;
  • misto tra le prime due possibilità.

Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato da tutti i lavoratori in tutti i settori.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e deve essere indicata con chiarezza la distribuzione dell’orario.
Quando sia il lavoratore sia il datore di lavoro sono d’accordo, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa. Con la Legge 133/2008 viene abolita la maggiorazione dei contributi precedentemente dovuti.

Per ulteriori informazioni vedi:
Agenzia del Lavoro

 

Contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato rientra nella contrattazione del lavoro atipico. Il contratto di apprendistato è l’accordo tra le parti, in cui il lavoratore accetta delle condizioni contrattuali diverse e al contempo l’azienda si impegna a “formare professionalmente” il proprio dipendente. Per tale ragione il contratto d’apprendistato è considerato un contratto di lavoro con scopi formativi. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore una formazione tecnico-pratica e l’affiancamento di personale qualificato.

La norma che disciplina il contratto di apprendistato è il Decreto Legislativo n.276 del 2003, ossia il decreto di attuazione della Legge 30, cosiddetta Legge Biagi. Tale normativa distingue tre tipologie di contratto di apprendistato, ciascuna delle quali disciplinata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e da normative regionali. Esiste:

  • Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione che può essere stipulato con giovani tra i 15 e i 18 anni non compiuti.
  • Apprendistato professionalizzante che ha il fine di trasmettere delle competenze tecnico-scientifiche al lavoratore e fargli conseguire una qualifica professionale. Questo tipo di contratto di apprendistato può essere stipulato con i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti.
  • Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per i ragazzi dai 18 ai 29 anni.

Il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta e presentare, in allegato, il cosiddetto Piano Formativo Individuale.

Ciascuna azienda deve rispettare il numero massimo di dipendenti assunti con tale contratto, in base al numero dei lavoratori dipendenti qualificati effettivi.

I CCNL stabiliscono la durata del contratto di apprendistato, che in linea generale non è inferiore a due anni e non supera i sei anni.

Per ulteriori informazioni vedi:
Amministrazione Aziendale
Agenzia del Lavoro

 

Contratto di inserimento lavorativo

Il contratto di inserimento lavorativo sostituisce, a seguito della cosiddetta riforma Biagi, il contratto di formazione e lavoro.

La legge (d.lgs. n.276 del 2003, all’articolo 54), lo disciplina come un contratto "diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro" (art. 54 del).

Le caratteristiche del contratto di inserimento sono:
- Tipologia di contratto a tempo determinato
- Contratto di lavoro subordinato
- Durata tra i 9 e i 18 mesi (fino a 36 mesi per i soggetti portatori di handicap)
- Non è previsto il rinnovo, ma la proroga sì.

I lavoratori destinatari possono essere:

  • giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
  • disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
  • lavoratori con più di 50 anni, senza un posto di lavoro;
  • lavoratori che non hanno lavorato nell'ultimo biennio e che intendono riprendere l'attività lavorativa;
  • donne senza limiti di età che risiedono in zone in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore al 10% di quello maschile;
  • persone con grave handicap fisico, mentale o psichico.

Ai contratti di inserimento stipulati con soggetti svantaggiati (quindi a tutte le categorie sopra indicate, con l'eccezione relativa ai giovani tra i 18 e 29 anni) si applicano le stesse agevolazioni previste in precedenza per i contratti di formazione e lavoro.

I contratti di inserimento possono essere stipulati da enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, associazioni socio-culturali, associazioni sportive, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni e associazioni di categoria.

Il datore di lavoro ha diversi vantaggi nel stipulare dei contratti di inserimento come:

  • la possibilità di inquadrare il collaboratore fino a due livelli inferiori rispetto la categoria della qualifica da conseguire;
  • le agevolazioni contributive dei contratti di formazione lavoro;
  • i lavoratori con contratto di inserimento non rientrano nel computo del numero dei dipendenti ai fini dell’applicazione di alcune tutele legali e collettive.

Al contempo, l’azienda ha l’obbligo di modificare almeno il 60% dei contratti di inserimento in contratti a tempo indeterminato per poterne stipulare di nuovi. I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro fissano un numero massimo di contratti di inserimento in base all'organico dell'impresa.

Il contratto deve avere forma scritta e per assumere carattere di inserimento occorre che:

  • sia specificatamente indicato un progetto individuale di inserimento;
  • il lavoratore sia consenziente;
  • il progetto sia finalizzato all'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto del lavoro.

 

Contratto di lavoro a progetto (Co.co.pro.)

Il lavoro a progetto sostituisce il precedente contratto di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, regolamentandone sia la forma contrattuale, che la finalità.

I rapporti di collaborazione coordinata continuativa trovano ancora possibilità di applicazione solo al personale delle pubbliche amministrazioni.

Il contratto di lavoro a progetto deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi:

  • indicazione della durata che può essere determinata (ad esempio con indicazione di una data specifica), ovvero determinabile (ad esempio con l'individuazione di un elemento, ovvero un evento particolare a cui ricondurne la durata);
  • indicazione del progetto, programma o fase di lavoro;
  • ammontare del corrispettivo erogato e criteri con cui è stato quantificato;
  • indicazione dei tempi e modi di pagamento;
  • indicazione delle modalità di determinazione di eventuali rimborsi spese;
  • forme di coordinamento del lavoratore con il committente;
  • misure di sicurezza adottate nei confronti del lavoratore a progetto.

Ciò che caratterizza questo contratto è infatti avere come oggetto uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro, o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.

La mancanza di quanto sopra indicato, qualifica il contratto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il lavoro a progetto non può essere instaurato con un professionista iscritto all'albo se la prestazione dedotta in contratto è di natura intellettuale o quando si tratta di prestazione occasionale. Non può essere altresì stipulato un contratto a progetto con componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, con i partecipanti a collegi e commissioni, e con coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve tenere conto del compenso normalmente corrisposto in caso di lavoro autonomo per una analoga prestazione.

La risoluzione del contratto si ha con la realizzazione del progetto, del programma o della fase di esso.

Le parti possono recedere prima della scadenza per giusta causa o secondo eventuali diverse modalità concordate.

Contributi dei Co.co.pro., malattia e infortunio, maternità:
Area Lavoro: chi, come e quando versarli
Area Lavoro: malattia e infortunio
Area Lavoro: Maternità e co.co.pro.

 

Il contratto di lavoro a chiamata

Il contratto di lavoro a chiamata è un particolare tipo di contratto che può essere stipulato sia a tempo indeterminato che determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti previsti dalla normativa.

E’ disciplinato dagli articoli 33-40 del decreto legislativo 276/03 e ss.mm.

Il contratto di lavoro a chiamata può essere utilizzato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai Contratti Collettivi Nazionali o territoriali, oppure per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, quali i fine settimana, il periodo delle ferie estive o delle festività natalizie e pasquali.

Può essere stipulato per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.

Il contratto di lavoro a chiamata deve essere stipulato in forma scritta.

Il datore di lavoro e il lavoratore concordano nel contratto l’obbligo di disponibilità, a fronte del quale il lavoratore non può rifiutarsi, se richiesto, di prestare la propria attività.

Quale corrispettivo dell’obbligo di disponibilità, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un’indennità mensile.

Per ulteriori approfondimenti:
Agenzia del Lavoro

 

Il contratto di lavoro ripartito o job sharing

Il lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa.

I prestatori si impegnano a coprire la prestazione lavorativa e possono determinare a tal fine, discrezionalmente e in qualsiasi momento, sostituzioni tra loro.

Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere:

  • la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare, a loro discrezione ed in qualunque momento, la sostituzione tra di loro o la modificazione della distribuzione dell'orario;
  • il luogo di lavoro e il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
  • le eventuali misure di sicurezza specifiche in relazione al tipo d'attività svolta.

Il datore di lavoro deve essere in ogni caso informato preventivamente e almeno una volta alla settimana, dell'orario di lavoro che ciascun lavoratore andrà a svolgere, per determinare la retribuzione nonché i trattamenti per malattia, infortunio, giornate di ferie godute, ecc.; la retribuzione è corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettuato.

 

 Per ulteriori informazioni sui contratti e su altre forme contrattuali minori vedere:
NIdiL: Il sindacato dei lavoratori atipici
UIL CPO: Categoria nazionale Lavori atipici
IAL CISL: Tipologie dei contratti di lavoro
 

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